Secondo quanto previsto dal DPR 162/99, che in Italia rappresenta la normativa di riferimento per i controlli periodici obbligatori a livello degli ascensori, gli impianti elevatori devono essere sottoposti periodicamente a manutenzioni il cui scopo è quello di prevenire (ma anche di riparare) i problemi tecnici mantenendo perciò alti i livelli di efficienza e di sicurezza.
Ma le manutenzione ascensori, da sole, non sono sufficienti: gli impianti elevatori infatti devono essere controllati sia al momento dell’entrata in esercizio (nuovi impianti) che con cadenza biennale ad opera di enti di controllo autorizzati. Questi enti sono rappresentati dalle ASL o ARPA competenti per il territorio, dalla direzione provinciale del lavoro nel caso di impianti installati presso stabilimenti industriali o aziende agricole, in aggiunta ai quali troviamo gli enti notificati.
Secondo il succitato decreto, sono i proprietari e/o gli amministratori degli ascensori a dover richiedere l’attuazione di tali verifiche, dal momento che sono responsabili civilmente e penalmente degli stessi.
La scelta e la sottoscrizione del contratto con il soggetto incaricato delle verifiche periodiche è a cura del cliente, successivamente le verifiche vengono eseguite dall’Ente con l’assistenza dei tecnici abilitati dell’azienda di manutenzione. Nel caso di cambiamento dell’Ente, il cliente deve avvisare il soggetto precedentemente incaricato e la ditta di manutenzione onde evitare che più soggetti si occupino del medesimo impianto con inutili esborsi economici.